Tar, respinto il ricorso contro l’ordinanza della Regione. Resta il divieto per passeggiate e jogging

Il Tar Campania, con il decreto cautelare depositato oggi, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione del 13 marzo e del successivo Chiarimento del 14 marzo che non consentono, tra l’altro, l’attività sportiva all’aperto ritenendola incompatibile con le esigenze sanitarie, in virtù del “rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale” ed al fatto che i “dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione”.

Secondo il Tar l’ordinanza richiama disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto delle misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale. Un punto cruciale, capace di sgombrare il campo dai profili d’illegittimità rilevati in questi giorni da molti giuristi, che hanno contestato al governatore un eccesso di potere su materie ritenute non di sua competenza, accusandolo talvolta di sostituirsi agli organi dello Stato disponendo provvedimenti da Stato di Polizia.

In ultimo, la Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto l’istanza considerando che nell’attuale situazione emergenziale va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica. Il Tar si è pronunciato soltanto sulla sospensione: bisognerà ora attendere il 21 aprile, data in cui si terrà la discussione del merito della causa.

L’ordinanza emanata dalla Regione Campania prevede che chi si riversa in strada senza un valido motivo sarà segnalato al competente Dipartimento di prevenzione dell’Asl e scatterà l’obbligo immediato di quarantena domiciliare con isolamento fiduciario. La Regione considera situazioni di necessità le esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, da accompagnare in aree contigue al proprio domicilio. Poi sono consentite le uscite per motivi di salute e lavoro.

Riproduzione riservata ©