Nuova ordinanza, quella n. 62, firmata dal Presidente Vincenzo De luca. Sulla base della attuale situazione epidemiologica – che al momento non presenta significativi scostamenti rispetto a quella rilevata alla data di adozione delle precedenti misure di prevenzione e contenimento del contagio – sono state confermate tutte le disposizioni delle ordinanze regionali vigenti alla data del 14 luglio 2020. Le stesse sono state prorogate fino al 31 luglio, fatto salvo il risultato del monitoraggio costante della situazione epidemiologica in Campania da parte dell’Unità di Crisi.
L’ordinanza n. 62 raccomanda inoltre la puntuale e scrupolosa osservanza, da parte sia dei cittadini che degli esercenti, delle misure di prevenzione del rischio di contagio e richiama le sanzioni previste per l’eventuale inosservanza. In particolare:
- Confermate le attività come i corsi di lingue, laboratori e altre attività presso gli enti organizzati
- Confermate le misure di sicurezza relative all’esercizio delle strutture ricettive
- Consentita l’attività di sale gioco e scommesse e sale bingo, purché nel rispetto delle misure di sicurezza
- Consentito lo svolgimento di attività di cinema, teatri, e spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso
- La fruizione delle spiagge libere resta consentita
- Consentito lo svolgimento di attività congressuali
- Resta demandato alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di disciplinare e organizzare, dandone diffusa comunicazione all’utenza, l’accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, pur nel rispetto dell’assoluto divieto di assembramenti
- Resta confermato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22,00, da parte di qualsiasi esercizio commerciale
- Dalle 22,0 alle 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, comprese parchi e ville comunali
- Restano consentiti gli spettacoli e le performance di bande musicali, esclusivamente in postazione fissa
- E’ consentita l’attività di ballo nelle discoteche e locali consimili, entro i limiti e nella stretta osservanza delle misure precauzionali
- Consentiti gli sport di contatto, nella stretta osservanza delle misure precauzionali
- Consentito lo svolgimento di sagre, fiere ed altri eventi e manifestazioni locali assimilabili
- Consentito a tutte le aziende agricole l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera
- Trasporto marittimo: restano confermate le misure di sicurezza legate al carico di passeggeri consentiti a bordo
- Obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale, (mascherina), in tutte le aree terminal, nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi
- Agli esercenti l’attività di trasporto, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina, e di adottare misure idonee a evitare assembramenti sui mezzi.
- E’ fatta raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni vigenti in materia per la prevenzione dei rischi di contagio.