Con decreti n.1921 e n.1922 appena pubblicati, il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l’Ordinanza regionale n.79/2020 -con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica “a distanza”- rilevando tra l’altro che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo”.