Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato nella serata di ieri l’ordinanza n. 56 del 12/06/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza legata al Covid-19. Il dispositivo dell’atto prevede:
A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 14 luglio 2020: – è consentita la ripresa delle attività delle discoteche e locali consimili, limitatamente alle attività di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove previste, e fermo restando il divieto di ballo, sia al chiuso sia all’aperto.
– è consentita la riattivazione di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti autorizzati, purché nel rispetto del protocollo.
A decorrere dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020:
– è consentita la riapertura delle attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purché nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente Ordinanza;
– è consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle misure allegate sub 3 alla presente ordinanza.
– la fruizione delle spiagge libere è consentita nel rispetto del documento allegato sub 4 alla presente Ordinanza, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate nell’allegato sub 1 all’Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 pubblicata sul BURC in pari data.
Per la gestione delle spiagge libere:
‒ I Comuni provvederanno ad installare di pannelli informativi e ad adottare ulteriori
misure di informazione e sensibilizzazione;
‒ Gli utenti dovranno tenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro,
derogabile solo per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette
al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale);
‒ è vietato l’assembramento;
‒ è vietato lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia;
‒ Gli utenti dovranno osservare la distanza minima di 1,5mt tra le attrezzature di
spiaggia (lettini, sdraio etc.) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni (o
altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri
quadrati per ombrellone;
‒ Si suggerisce la presenza di addetti alla vigilanza.
Il Sindaco, mediante propria ordinanza, potrà in caso di necessità adottare ulteriori
prescrizioni per ridurre ulteriormente l’eventuale contagio da Covid 19.
Fino al 21 giugno è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di sei anni e per i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all’aperto. E’ fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso dove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata.
A decorrere dall’1 luglio 2020, è consentito lo svolgimento di attività congressuali, purché nel rispetto delle misure di sicurezza.
E’ demandato alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di disciplinare ed organizzare, dandone diffusa comunicazione all’utenza, l’accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, in coerenza con quanto disposo dall’arti 1 del DPCM 11 giugno 2020 e nel rispetto dell’assoluto divieto di assembramenti.
A decorrere dalla data del 16 giugno 2020, è dato mandato alle AASSLL di effettuare, in raccordo con l’Unità di crisi, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19. Resta confermato per i viaggiatori l’obbligo di sottoporsi agli eventuali controlli disposti dall’Autorità sanitaria competente presso le stazioni e i moli di imbarco.
Fermo quanto previsto dal presente provvedimento, restano confermate le ordinanze regionali nn. 48-55 con le quali è stata già disposta la ripresa delle attività economiche e sociali – ivi comprese le aree gioco per bambini, le ludoteche e i campi estivi – all’aperto e al chiuso, che restano consentite purché svolte in conformità con i protocolli allegati alle medesime e s.m.i.