Il premier Giuseppe Conte, durante il suo intervento per annunciare il decreto, lo aveva specificato: “Rallentiamo il motore produttivo ma non lo fermiamo“. E con il decreto firmato ieri prosegue, di fatto, l’attività di buona parte dei settori produttivi: dal tessile alla chimica, dalla gomma alla manutenzione e riparazione di autoveicoli. La serrata non ci sarà. Rispetto ala chiusura totale Conte è sempre stato prudente, per evitare che si spezzi qualche filiera da cui dipende il sostentamento dell’intera nazione.
Cgil, Cisl e Uil sono pronti alla mobilitazione. Invitano e sostengono le proprie categorie e le Rsu, appartenenti ai settori aggiunti nello schema del decreto che non rispondono alle caratteristiche di attività essenziali e, in ogni caso, in tutti quei luoghi di lavoro ove non ricorrano le condizioni di sicurezza definite nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, a mettere in campo tutte le iniziative di lotta e di mobilitazione fino alla proclamazione dello sciopero. Chiedono, inoltre, un incontro urgente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze finalizzato a modificare l’elenco di codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020.
Nei giorni scorsi abbiamo Cgil, Cisl, Uil hanno sollecitato un incontro urgente al presidente del Consiglio per verificare gli effetti applicativi del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Codid-19 negli ambienti di lavoro” e per chiedere misure più rigorose di sospensione delle attività non essenziali alla luce della consistente progressione dei contagi. Il Dpcm e lo schema allegato firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute, secondo la triplice non tiene conto se non in modo molto parziale delle istanze e delle necessità poste all’attenzione dell’Esecutivo, prevedendo una serie molto consistente di attività industriali e commerciali aggiuntive rispetto allo schema iniziale presentato dal Governo, per gran parte delle quali non sussiste la caratteristica di attività indispensabile o essenziale.
IL DECRETO
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
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